Le novità sul Green Pass in condominio dopo la Legge 165/21

fonte condominioweb.com

La L. n. 126/2021 e il D.L. n. 127/2021 (convertito in legge) prevedono che il datore di lavoro chieda ai dipendenti il possesso della certificazione verde anti-Covid e la normativa riguarda anche il condominio con evidenti ricadute sulla responsabilità dell’amministratore.

Ne consegue che anche nel condominio l’amministratore, in qualità di datore di lavoro, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 è obbligato a controllare il possesso della certificazione verde dei propri dipendenti, quali il portiere, e adottare i controlli sopra descritti; inoltre è tenuto a controllare il possesso della certificazione verde nei confronti dei soggetti, privi di un datore di lavoro, che svolgono all’interno del condominio, al seguito di un suo incarico come datore di lavoro, a qualsiasi titolo, l’attività lavorativa, di formazione o di volontariato.

Merita, però, di essere sottolineato che non è tenuto a controllare il possesso della certificazione verde dei dipendenti delle imprese appaltatrici che compiono manutenzione straordinaria dell’edificio commissionate dai condomini: in tali casi i soggetti incaricati saranno i rispettivi datori di lavoro.

Le sanzioni

Nei confronti del datore di lavoro – amministratore di condominio che non verifichi le prescrizioni previste in materia del possesso delle certificazioni Covid da parte dei dipendenti, anche in relazione al loro accesso nei luoghi di lavoro, o che non adotti le misure organizzative necessarie per operare tali controlli è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00; nei confronti del lavoratore che, sprovvisto della certificazione Covid, acceda nei luoghi di lavoro è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600,00 a 1.500,00.

Una novità “semplificante”: la consegna del green pass da parte di portieri e custodi

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (del 20 novembre 2021) la legge del 19 novembre 2021, n. 165 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche) che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 127 del 2021.

La legge, intervenendo ulteriormente sul D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 che ha introdotto, a partire dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro, semplifica le modalità di verifica del possesso del certificato verde. Naturalmente tali novità si riverberano anche in ambito condominiale.

Tra le varie novità spicca quanto sancito dall’articolo 9septies del D.L. n. 52 del 22 aprile del 2021.

Il comma 1 dall’articolo 9septies precisa che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

Tuttavia, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, il comma 5 dell’articolo 9-septies del D.L. n. 52 del 22 aprile del 2021 consente ai lavoratori di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19.

I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Questa misura costituisce indubbiamente un utile strumento per facilitare il controllo circa il possesso del green pass nei confronti dei dipendenti del condominio.

Il rispetto della normativa sulla Privacy

Naturalmente la conservazione dei certificati impone l’adozione, da parte dell’amministratore, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento dei dati.

In altre parole, l’azione predisposta dall’amministratore, dovrà integrare le misure già all’occorrenza adottate in fase di adeguamento al GDPR, soprattutto dal punto di vista informatico.

In ogni caso, all’atto di ricezione della certificazione, è tenuto a fornire al lavoratore adeguata informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
Fonte: https://www.condominioweb.com/le-novita-sul-green-pass-in-condominio-dopo-la-legge.18689