Superbonus, le nuove regole: cambiano le scadenze ma solo per gli edifici con più unità immobiliari
a cura di Antonella Donati
Per i condomini slittamento di sei mesi generalizzato. Detrazione fino a dicembre 2023 per gli IACP. Niente prorga per le vllette singole
Più tempo per la riqualificazione dei condomini e delle villette plurifamiliari, con lavori agevolati fino al 31 dicembre 2022. Per i privati obbligatorio, però, avere realizzato almeno il 60% di interventi entro il giugno del prossimo anno. Il limite salta invece per i condomini. Le novità nel decreto Fondone che accompagna il Pnrr. Dal testo risulta invece invece al momento confermato al 30 giugno il termine della maxiagevolazione per i lavori effettuati su villette singole e edifici unifamiliari, non ricomprese nella nuova scaletta di scadenze.
Nuove scadenze e avanzamento lavori
Le norme del decreto Fondone modificano le scadenze per la fine del Superbonus previste in relazione ai soggetti indicati nelle lettere a) e c) del comma 8 nell’art. 119 del decreto Rilancio. Si tratta di condomini, edifici di un unico proprietario con più unità immobiliari e IACP. Nessuna novità per i soggetti della lettera b), ossia i proprietari privati. Quindi di fatto, stando almeno al testo del decreto, viene considerata “a sé” la categoria introdotta a gennaio degli edifici con più unità immobiliari di un solo proprietario, entro un massimo di quattro, per la quale ora la scenda è prorogata, in funzione, però, dello stato dei lavori.
La scaletta
In dettaglio:
– condomini: il termine per usufruire del Superbonus slitta al 31 dicembre 2022. Non è richiesta più la verifica dei lavori effettuati al 30 giugno dello stesso anno;
– edifici con più unità immobiliari, fino ad un massimo di quattro, di un solo proprietario: la scedenza slitta al 31 dicembre 2022 a patto che al 30 giugno 2020 sia stato realizzato almeno il 60% del progetto;
– edilizia residenziale pubblica: la scadenza viene prorogata al 31 dicembre 2023 a patto che data del 30 giugno 2023 abbiano raggiunto il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
– villette singole e edifici unifamiliari: resta confermato il termine del 30 giugno 2022 per il pagamento delle spese che danno diritto al Superbonus.
Le regole per la proroga al 2023
Quando alla possibilità che la misura venga prorogata per tutti di altre 12 mersi, il testo del decreto parla chiaro: ci sarà solo che a conti fatti si spende meno del previsto. Al netto della miniproroga di sei mesi appena vita, infatti, il decreto stabilisce che gli eventuali minori oneri previsti rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione “sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi”. Quindi se a conti fatti i lavori comporteranno un minor costo per lo Stato rispetto a quanto inizialmente ipotizzato la proroga ci sarà. Se invece la misura va bene e i lavori cominciano a tirare la proroga a fine 2023 generalizzata per tutti è esclusa.
Privilegiati gli interventi di maggior impatto
A meno di ulteriori chiarimenti, quindi, l’idea del governo sembra quella di promuovere gli interventi di riqualificazione di maggiore portata, e quindi di maggior impatto, rispetto alla semplice sostituzione degli impianti di riscaldamento, che risulta l’intervento più gettonato negli edifici singoli. Il dibattito sulla possibilità di differenziare gli interventi in funzione dell’impatto ambientale, d’altra parte va avanti da tempo e proprio in quest’ottica è stata rivista l’aliquota del 65% ridotta al 50% per alcune tipologie di lavori. Per sapere se questa strategia che privilegia gli edifici con più unità immobiliari occorrerà però attendere il varo delle preannunciate semplificazioni. Proprio i condomini, infatti, solo al palo con i lavori a causa sia di questioni burocratiche sia di interpretazioni divergenti di Entrate ed Enea rispetto al Ministero dell’economia.