Sismabonus (e superbonus): asseverazione necessaria anche senza passaggio di classe

L’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 240 emessa il 1° aprile 2021 afferma che ai fini del sismabonus l’asseverazione era già richiesta dalle norme anche con riguardo alla ipotesi di interventi sismici senza passaggio di classe di rischio.

Cerchiamo di chiarire la questione.

Sismabonus, passaggi di classi di rischio e non

Premettiamo i cenni necessari alle norme del sismabonus e del superbonus.

Con l’unica parola “sismabonus” ad una variegata serie di ipotesi previste dall’art. 16 cp. 1-bis-septies, del D.L. n. 63/2013.

Alcune di tali ipotesi, quelle con le condizioni agevolative maggiormente favorevoli, prevedono il passaggio di una o più classi di rischio; in tali casi le detrazioni passano dalla detrazione del 50%, prevista per gli interventi senza passaggio di classe, al 70% (75% nei condomini) per il passaggio ad una classe inferiore, sino al 80 (85% nei condomini) per il passaggio a due classi di rischio inferiori.

In particolare, la norma di riferimento che prevede il passaggio di classi – cioè quella contenuta nel co.1-quater dell’art. 16 cit. – prevede l’emissione di un decreto ministeriale per la predisposizione delle “linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.

È stato poi emesso il Decreto Ministeriale (e modificato) n. 58 del 2017.

Sismabonus, senza passaggi di classi rischio

Ma, come detto, l’agevolazione in parola non ricomprende solo i casi di passaggio di classe di rischio: il co. 1-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013, si riferisce alla norma base (e cioè l’art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 co.1, lett. i), e quindi ricomprende gli interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari”.

Come si vede, la norma non menziona il passaggio di classi.

La collocazione della previsione del D.M. nel comma che prevede l’agevolazione per i casi del passaggio di classe, il comma 1-quater, ha indotto molti a concludere che l’asseverazione sia necessaria solo per questi casi; ma l’AdE afferma il contrario.

Super sismabonus e asseverazione

Come noto, il Decreto Rilancio all’art. 119 introduce un super sismabonus: si passa all’aliquota del 110 per tutti gli interventi antisismici già previsti dal D.L. n. 63/2013 e cioè dai commi da 1-bis a septies dell’art. 16 citato.

In particolare, per quel che qui interessa, il Decreto Rilancio prevede tra le varie condizioni ai fini della fruizione della detrazione del super sismabonus, il deposito di un’asseverazione ad opera di un tecnico; in particolare, si deve trattare dei “professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017”.

Inoltre i professionisti incaricati devono attestare la “corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.”

L’asseverazione, sia per gli interventi di riqualificazione energetica che per gli interventi antisismici su citati, è prevista come condizione essenziale ai fini della fruizione diretta della detrazione come anche ai fini dell’esercizio dell’opzione sconto in fattura/cessione del credito d’imposta (di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio).

Sismabonus senza passaggio di classe: serve l’asseverazione?

La menzione dell’asseverazione nel Decreto Rilancio ha indotto alcuni a ritenere che mentre prima essa era necessaria solo per i casi di passaggio di classi rischio, ora lo sia in ogni caso, ove si voglia fruire dell’agevolazione del superbonus.

Tale è la convinzione anche del contribuente che ha rivolto il quesito di cui alla risposta n. 240 in parola.

Questi afferma infatti di avere progettato interventi di “miglioramento sismico” dell’edificio, ma che, non avendo l’obiettivo di conseguire il passaggio di classe di rischio, non ha depositato l’asseverazione in quanto non richiesta dalle norme. Egli infatti intendeva fruire della detrazione di cui all’art. 16 co.1-bis su citato ed ora si chiede si può fruire del supersismabonus.

Infatti ritiene che l’obbligo introdotto dalle modifiche del D.M. 58/2017 è pervenuto successivamente alla richiesta da parte sua del tutolo abilitativo.

D.M. 58/2017 e asseverazione

Si riporta in sintesi quanto afferma l’Agenzia a proposito dell’applicazione del D.M. 58/2017 nell’atto in commento.

Il D.M. n. 58/2017 come detto stabilisce le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

Il detto Decreto, in vigore alla data di presentazione del titolo edilizio dell’istante, all’art. 3, co. 2 prevedeva che: “Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (…) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”.

Il co. 3 prevedeva poi che: “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti”.

Ricorda l’AdE che è stato chiarito che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l’accesso alla detrazione (Circ.n.19/E 2020).

Successivamente, per quel qui interessa, il D.M. n. 24/2020 ha modificato l’art. 3, che ora prevede che “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.

Tale disposizione, che consente un deposito successivo, tuttavia, afferma l’AdE, si applica con riferimento ai titoli abilitativi richiesti dopo l’entrata in vigore del decreto modificativo e cioè dal 16 gennaio 2020.

Anche per il Sismabonus senza passaggio di classe serve l’asseverazione

Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia afferma che il Decreto Rilancio non ha introdotto nuovi obblighi quanto all’asseverazione del sismabonus.

L’asseverazione era già necessaria, anche per i casi, come quello dell’istante, in cui gli interventi non erano diretti al conseguimento di un passaggio di classi; l’asseverazione è infatti comunque richiesta “ai fini dell’attestazione della classe di rischio sismico”.

Interventi sismici senza asseverazione, quale agevolazione è possibile?

L’istante dunque, in assenza dell’attestazione della classe di rischio, non può fruire né del super sismabonus, né del sismabonus (di cui ai citati commi 1-bis-septies dell’art. 16 D.L. n. 63/2013): può però fruire nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, della detrazione base di cui all’art.16-bis, co.1, lettera i) del T.U.I.R. che per gli interventi già su descritti attualmente prevede la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel limite di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (il sismabonus prevede invece al. co.1-bis dell’art. 16 per gli stessi interventi, con qualche condizione in più, cinque quote annuali).

L’agevolazione di cui alla norma base, però, lo ricordiamo, non rientra tra quelle elencate dall’art. 121 del Decreto Rilancio per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura/cessione del credito.

Detrazione fruibile solo con cambio di destinazione d’uso

Infine, l’Agenzia ricorda che in caso di lavori su immobili che risulteranno essere a destinazione d’uso abitativo solo a fine lavori, che la detrazione è fruibile purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso in abitativo; si conclude dunque affermando la fruibilità della detrazione solo che con riferimento alle spese per gli interventi realizzati sull’unità immobiliare (nella specie C/2) per la quale al termine dei lavori è previsto il cambio di destinazione d’uso in abitativo