Novità per la contabilizzazione del calore

Contabilizzazione del Calore: ecco cosa cambia con il D.lgs. 102/2014

La contabilizzazione individuale del calore negli edifici condominiali, come sappiamo, è un tema molto complesso e ampiamente dibattuto, soprattutto negli ultimi mesi (vedi anche QualEnergia.it).

Ormai è l’ultima estate utile per adeguare gli impianti termici centralizzati entro il 31 dicembre 2016, se sussistono gli obblighi previsti dalla legge, dopodiché potranno scattare sanzioni a carico del condominio o dei singoli proprietari.

Ci sono alcune importanti novità nel decreto, appena approvato dal Consiglio dei Ministri, che modifica/corregge alcuni aspetti del D.lgs. 102/2014 che, a sua volta, accoglieva la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

La principale correzione prevista dal provvedimento riguarda la possibilità di derogare alla norma UNI 10200. Spesso, infatti, nei grandi palazzi ci sono alcuni appartamenti che hanno un fabbisogno energetico molto più elevato rispetto a tutti gli altri, a causa delle maggiori dispersioni termiche.

Pensiamo, ad esempio, a un attico o un’abitazione al piano terra, vicino alle cantine. Ebbene, il nuovo decreto, in sintesi, stabilisce che se c’è una differenza superiore al 50% per il fabbisogno termico tra le singole unità immobiliari, allora si può cambiare il metodo di ripartizione delle spese.

In pratica, la quota totale a consumo del riscaldamento centralizzato non va più interamente suddivisa secondo i prelievi individuali, bensì per almeno il 70% in base ai prelievi effettivi di energia termica dei singoli appartamenti. Il restante 30%, invece, va ripartito con altri calcoli, ad esempio in base ai millesimi o ai metri quadri delle varie proprietà. In questo modo, in buona sostanza, si “socializza” una parte dell’extra costo che dovrebbero pagare gli inquilini di abitazioni un po’ svantaggiate, termicamente parlando.

Questa modifica potrebbe anche facilitare qualche investimento per la riqualificazione di tutto l’edificio. La considerazione potrebbe essere questa: se io, proprietario di un appartamento al secondo o terzo piano abbastanza ben isolato termicamente, anche perché magari ho già fatto sostituire gli infissi, devo accollarmi una parte delle maggiori spese individuali di riscaldamento di un’abitazione “svantaggiata”, allora potrei trovare un interesse comune nell’approvare un lavoro per migliorare l’efficienza dell’intero condominio (un cappotto termico sul tetto, per esempio).

È bene ricordare brevemente, a questo punto, quali sono i passi fondamentali da seguire per non rischiare inconvenienti e sanzioni. La prima cosa da verificare, quindi, è se è possibile installare sotto-contatori con cui misurare i consumi effettivi di ciascun appartamento.

Tuttavia, possono esserci delle impossibilità tecniche: il tipico esempio è il sistema di distribuzione “verticale” con colonne montanti, che servono caloriferi di abitazioni diverse su più piani. In questo caso, o se c’è inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, bisogna installare le valvole termostatiche e i ripartitori di calore su ogni singolo calorifero di ogni appartamento.

A livello generale, una novità introdotta dal decreto correttivo è la possibilità di destinare i proventi delle aste di CO2, non impegnati nell’arco di un anno, al costituendo fondo nazionale per l’efficienza energetica, incrementando così le risorse disponibili per finanziare interventi di riqualificazione in vari settori, dal residenziale alle pubbliche amministrazioni

Fonte: QualenErgia.it