Mancato pagamento delle spese condominiali

E’ possibile pignorare un immobile?

In caso di condomino moroso, talvolta è sufficiente una lettere di sollecito dell’amministratore, perché avvenga il pagamento.

Altre volte è necessario invece, ricorrere all’intervento dell’avvocato; dopo l’invio della diffida formale, si passa  ad una richiesta di decreto ingiuntivo, cioè l’ordine del giudice che intima al debitore il pagamento.

Nei 40 giorni successivi, quest’ultimo può fare opposizione, dovrà comunque pagare in velocità, in quanto in ambito condominiale, il decreto ingiuntivo è “provvisoriamente esecutivo”, ciò significa che il creditore può agire già il giorno dopo la notifica dell’atto.

Con “agire” s’intende procedere con il  pignoramento. A tal proposito viene da chiedersi, se l’appartamento, anche se si tratta della prima casa, possa finire all’asta.

Quando può agire l’amministratore

L’amministratore ha l’obbligo di agire avverso i condomini morosi. Il codice civile prevede infatti che debba farlo entro sei mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo; in caso contrario, potrà essere ritenuto personalmente responsabile.

L’amministratore dovrà innanzitutto inviare le lettere di messa in mora per interrompere la prescrizione, e successivamente in caso di persistente insolvenza, procedere con il decreto ingiuntivo e il conseguente pignoramento.

La Corte di Cassazione ha inoltre affermato, che in caso di omissione dell’amministratore, possono adoperarsi in tal senso, anche i singoli condomini, ossia i suoi vicini di casa in quanto diretti interessati.

fonte: condominio.it